Raccordo ferroviario di Tuturano: “Niente suggestioni politiche”

L'avvocato Speranza smonta la "gaffe" di Cannalire: "Legga gli atti, non faccia propaganda"

di Redazione

In merito al raccordo ferroviario di Tuturano, riceviamo e pubblichiamo una nota dell’avvocato Fabio Speranza dopo le dichiarazioni del consigliere comunale Cannalire

“Le dichiarazioni del consigliere comunale Francesco Cannalire sul lodo arbitrale relativo al raccordo ferroviario di Tuturano impongono una replica chiara, documentata e fondata sugli atti. Non sulle suggestioni politiche. Non sui titoli ad effetto. Non sulle insinuazioni.

Il consigliere Cannalire sostiene che la condanna del Comune sarebbe il frutto di una “scelta politica sbagliata”, individuata nel cambio del difensore dell’Ente. È una ricostruzione comoda, ma profondamente fuorviante. Soprattutto, è una ricostruzione che ignora le motivazioni del lodo arbitrale.

Il lodo non attribuisce l’esito del giudizio alla scelta di un avvocato. Il lodo esamina fatti tecnici, atti di gara, andamento del cantiere, riserve dell’appaltatore, sospensioni, interferenze, ritardi, consegne parziali, criticità progettuali e amministrative maturate nel corso di una vicenda iniziata molti anni prima dell’amministrazione Marchionna.

Basterebbe leggere le prime pagine del lodo per comprendere la dimensione reale della controversia. Il Consorzio E.C.I.T. aveva chiesto, già nell’atto di accesso all’arbitrato, la condanna del Comune al pagamento di € 29.635.261,57 per le riserve, oltre ulteriori voci risarcitorie, tra cui maggior danno da esposizione finanziaria, danno da contatto, utile d’impresa, maggiori costi, danno curriculare e pagamento del SAL n. 3.

Questo è il primo dato che Cannalire omette: il Comune non fronteggiava una richiesta da tre milioni, ma una pretesa complessiva enorme, prossima ai 33 milioni di euro, considerando l’intero impianto risarcitorio avanzato dal Consorzio.

Il risultato del lodo, dunque, non può essere letto in modo propagandistico. A fronte di pretese abnormi, il Collegio arbitrale ha riconosciuto importi drasticamente inferiori: € 2.293.436,42 per spese generali, manodopera, macchinari e attrezzature; € 405.974,02 per lucro cessante; € 111.677,00 oltre IVA per il SAL n. 3. Il lodo precisa anche che le restanti domande, eccezioni e istanze sono state disattese o assorbite.

Altro che “difesa debole”.

Il dato processuale oggettivo è che le pretese del Consorzio sono state ridimensionate in maniera radicale.

È altrettanto scorretto sostenere che, dopo la sentenza del Tribunale delle Imprese di Bari, la strada fosse “in discesa”. Quella sentenza non aveva deciso il merito della controversia. Non aveva stabilito che il Comune avesse ragione sulle riserve, sui ritardi, sui danni o sull’andamento dell’appalto. Il Tribunale di Bari aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Collegio arbitrale previsto dall’art. 55 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Confondere una pronuncia sulla competenza con una vittoria nel merito significa travisare il dato processuale. Il Comune non aveva “vinto la causa”: era stato semplicemente stabilito che la controversia dovesse essere decisa in sede arbitrale.

all’arbitrato senza il loro consenso.

Il Collegio ha chiarito anche che la chiamata di Rfi e Snam nel precedente giudizio civile aveva natura di garanzia impropria, autonoma e scindibile, e che non sussisteva alcun litisconsorzio necessario. In altre parole, la decisione sulle domande tra Consorzio e Comune poteva essere resa anche in assenza di Rfi e Snam.

Questo significa che il nuovo difensore si è trovato a operare in un perimetro processuale già fortemente limitato: da un lato un arbitrato imposto dalla clausola compromissoria; dall’altro l’impossibilità di imporre la presenza di soggetti terzi che, nel giudizio civile, erano stati chiamati in garanzia.

Anche questo è un dato processuale. Non un’opinione. Quanto al passaggio sugli € 11.299,95 di spese liquidate dal Tribunale di Bari, agitato da Cannalire come presunta “sgrammaticatura”, il lodo lo ridimensiona per ciò che realmente è: un profilo marginale rispetto al merito della controversia. Il Collegio ha precisato che quelle somme erano state sì liquidate in favore del Comune, ma con distrazione in favore del procuratore antistatario; pertanto, il difensore distrattario era l’unico titolare del credito e il Comune non aveva titolo per agire per il relativo recupero.

Presentare questo episodio come la prova di un disastro difensivo significa spostare l’attenzione dal merito della vicenda a un dettaglio processuale, peraltro chiarito dallo stesso Collegio. La verità è che l’amministrazione Marchionna ha ereditato una controversia pesantissima, generata da un appalto risalente, da criticità tecniche pregresse e da scelte amministrative maturate in anni precedenti. Ha dovuto affrontare una richiesta risarcitoria enorme, contenendone gli effetti in misura significativa.

È legittimo discutere del lodo. È legittimo esprimere preoccupazione per le conseguenze economiche sull’Ente. Non è legittimo, però, manipolare gli atti processuali per costruire una narrazione politica contro l’amministrazione.

Il punto non è il nome dell’avvocato. Il punto sono i fatti. E i fatti dicono che il Consorzio aveva avanzato pretese milionarie di portata enormemente superiore rispetto a quanto poi riconosciuto. I fatti dicono che la sentenza di Bari non era una vittoria nel merito, ma una pronuncia sulla competenza. I fatti dicono che l’arbitrato discendeva dalla clausola compromissoria del contratto. I fatti dicono che Rfi e Snam non potevano essere costrette a partecipare al giudizio arbitrale. I fatti dicono che la decisione è stata fondata su una Ctu tecnica relativa alla gestione dell’appalto, non sulla sostituzione del difensore.

Chi ignora questi passaggi non informa la città. La disorienta. L’amministrazione Marchionna non ha creato questa vicenda: l’ha ereditata. Ha dovuto gestire una pesante eredità amministrativa e processuale, derivante da un appalto complesso, da criticità tecniche pregresse e da scelte compiute ben prima del suo insediamento.

Per questo respingiamo con fermezza le insinuazioni del consigliere Cannalire. La città di Brindisi merita verità, non propaganda. Merita la lettura degli atti, non la loro strumentalizzazione. Merita un confronto serio sui documenti processuali, non slogan costruiti per colpire politicamente l’amministrazione.

Avvocato Fabio Speranza

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