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Fulmine sul porto: per il Tar le opere sono abusive, passa la linea del Comune
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Fulmine sul porto: per il Tar le opere sono abusive, passa la linea del Comune

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BRINDISI – Un fulmine sul porto di Brindisi: secondo il Tar di Lecce, le opere nel campo della security portuale non potevano essere realizzate dall’Autorità portuale. Ciò perché il Tar ha abbracciato la tesi portata avanti nelle indagini penali dal pm Casto, che ha condotto al sequestro di alcune opere portuali ritenute abusive.

Secondo il Tar, infatti, il Piano regolatore portuale vigente avrebbe efficacia. Di parere contrario è l’Authority, che prima di un recente Consiglio comunale aveva inviato una nota all’Amministrazione comunale asserendo che, come sostenuto dal Consiglio dei Lavori Pubblici, i piani regolatori portuali antecedenti la Legge 84/94 non hanno efficacia. Per Brindisi, dunque, secondo l’ente portuale sarebbe disciplinata dal Prp solo l’area di Sant’Apollinare, dove nel 2006 è sopraggiunta una variante, mentre il resto del porto sarebbe assoggettato al Piano regolatore generale.

Per il Tar, invece, quella variante del 2006 avrebbe un’efficacia estensiva, restituendo valore all’intero Piano regolatore portuale, il che rende abusive tutte le opere portuali difformi allo stesso, tra le quali le opere di security portuale realizzate per rispettare la normativa antiterrorismo. Senza le recinzioni realizzate, infatti, nessuna nave potrebbe attraccare nel porto perché non ci sarebbe alcuna zona sterile come richiesto dalle normative vigenti.

All’Authority, inoltre, è stato contestato di aver costruito tali infrastrutture senza il parere positivo della conferenza di servizi, che doveva essere invocata dal Provveditorato per le Opere Pubbliche. Il silenzio di tale organo rispetto al progetto inviato dall’AdSP era stato interpretato dallo stesso ente come un silenzio assenso. Secondo il Tar, invece, che ha accolto la linea del Comune e della Regione secondo i quali l’iter procedimentale per la realizzazione delle opere non era stato concluso, il silenzio assenso deve essere espressamente previsto a livello normativo, e la fattispecie in oggetto non rientra tra i casi tassativamente disciplinati.

L’Autorità portuale adesso impugnerà la sentenza davanti al Consiglio di Stato, ma il principio che si può enucleare dalla sentenza del Tar non fa dormire sonni tranquilli a nessuno, neppure al Comune che ha vinto giudizialmente il primo round di questa battaglia senza vincitori reali.

Andrea Pezzuto