Home Politica Negata alla Lo Martire copia della infuocata discussione di Giunta: “Perché il verbale del commissario sì e questo no?”
Negata alla Lo Martire copia della infuocata discussione di Giunta: “Perché il verbale del commissario sì e questo no?”
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Negata alla Lo Martire copia della infuocata discussione di Giunta: “Perché il verbale del commissario sì e questo no?”

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BRINDISI – Di seguito la mozione presentata dalla consigliera comunale Carmela Lo Martire.

MOZIONE
La sottoscritta avv. Carmela Lo Martire
premesso
-che con dichiarazioni pubbliche il già assessore Cristiano D’Errico riferiva delle discussioni in Giunta in sede di approvazione (poi non avvenuta) del Bilancio. Erano, evidentemente discussioni che avevano come oggetto il DUP ;
– che la gravità politica di quanto affermato dall’ex assessore hanno indotto lo scrivente consigliere a chiedere la copia della registrazione della seduta di giunta
– che, tale richiesta è stata rigettata con la seguente motivazione “le sedute della Giunta , a differenza di quelle del Consiglio Comunale, non sono aperte al pubblico, nè tantomeno le opinioni espresse dai singoli componenti possono essere divulgate all’esterno”;
– che, la motivazione addotta è infondata ed è chiara manifestazione di una volontà negativa e non rispettosa della lettera della legge che accorda al Consigliere Comunale un diritto pieno e non comprimibile atteso che la speciale normativa, che detta il diritto di accesso dei Consiglieri Comunali e Provinciali non prevede alcun limite nemmeno a tutela di esigenze di riservatezza, fermo restando, tuttavia, il dovere per i Consiglieri medesimi di mantenere il segreto «nei casi specificamente determinati dalla legge;
– che, ancor di più, data la narrazione offerta alla città di quanto accaduto dalle parti interessate, non si comprende la motivazione perchè le discussioni fra assessori registrate (e quindi esistenti in un atto depositato presso il Comune) non siano consegnate ai membri del Consiglio Comunale.
CONSIDERATO CHE
Il diritto d’accesso agli atti della P.A. è stato riconosciuto, dall’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., alla generalità dei consociati e si sostanzia, in pratica, nell’attribuzione ai cittadini del potere di controllo democratico sullo svolgimento dell’azione amministrativa.
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contiene una specifica disposizione concernente l’accesso ai documenti amministrativi detenuti da Comuni e Province.
A tale proposito, l’art. 10 del citato decreto legislativo, al primo comma stabilisce testualmente: «Tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale e Provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o del Presidente della Provincia che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese». Proseguendo, al secondo comma stabilisce: «Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’Amministrazione».
Il diritto di accesso di cui il Consigliere Comunale o Provinciale è titolare oltre che dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 è assicurato e rinforzato dalla norma speciale di cui all’art. 43, comma. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: «I Consiglieri Comunali e Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del Comune e della Provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato».
A questa norma soggiace anche la fonoregistrazione che è un atto amministrativo in tutto e per tutto e si sottrae a questo principio solo quando allorquando, la registrazione sia stata effettuata dal Segretario Comunale “a proprio uso” .
Questa circostanza, però, non è stata addotta nè è stato confermata o meno l’esistenza della fonoregistrazione assumendo soltanto che le sedute non sono pubbliche: certamente lo sono le sedute (al pari delle sedute delle Commissioni) ma non gli atti . E le opinioni espresse dagli assessori nel corso della discussione di una delibera non sono “opinioni personali” nè i consiglieri comunali rappresentano “l’esterno” ma sono organi titolati e legittimati all’accesso agli atti amministrativi in ragione del loro ruolo .
In più di una occasione i Tribunali amministrativi hanno precisato che le registrazioni sonore possono essere incluse nella nozione di documento amministrativo, ai sensi dell’art. 22, comma 1 lett. d), della Legge n. 241/90, ai fini dell’esercizio del diritto d’accesso.
Tale disposizione definisce documento amministrativo ogni rappresentazione elettromagnetica del contenuto di atti detenuti da una P.A. (Cds, Sez. IV, sent. n. 820/96; Tar Lombardia Milano, Sez. II, sent. n. 1914/09; Tar Umbria Perugia, Sez. I, sent. n. 21/09, Tar Piemonte Torino, Sez. II, sent. n. 1826/06).
I Tribunali Amministrativi hanno più volte chiarito che, il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali, trova giustificazione in considerazione del dettato dell’art. 43, comma 2, Dlgs. n. 267/00, il quale ha previsto che “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato”.
Pertanto, il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è più esteso e maggiormente tutelato di quello spettante alla generalità dei cittadini, quindi, lo stesso non è strettamente limitato agli atti qualificabili come “documento amministrativo” in senso stretto, ma si estende ad ogni ulteriore notizia o informazione in possesso degli uffici che possa essere di utilità all’espletamento del loro mandato.
Il Tar Piemonte, Sez. I, sentenza n. 563 del 27 maggio 2011 ha osservato, inoltre, che nell’ipotesi in cui la registrazione audio non sia Imposta dalla Legge e neppure, come nel caso di specie, dal regolamento consiliare, ma gli uffici comunali la utilizzino, non si vede per quale ragione le registrazioni non debbano essere messe a disposizione dei membri del Consiglio, in quanto lo stesso ha un apprezzabile interesse ad ottenere tali informazioni
D’altronde tale principio è stato già osservato dall’amministrazione allorquando è stato pubblicato il verbale dell’incontro fra il Commissario Dr. Giangrande ed i dirigenti (incontro che non era sicuramente pubblico).
Tutto ciò premesso l’esponente
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
affichè si attivi a che venga garantito il diritto di conoscenza dei consiglieri comunali e venga fornita a chi dei consiglieri ne avesse interesse, copia della fonoregistrazione della seduta di Giunta del 16 novembre 2020 .
Si chiede la discussione della presente interrogazione al prossimo Consiglio utile.

Consigliere comunale Carmela Lo Martire