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San Pietro, il sindaco ordina nuove restrizioni. Vietato spostarsi a Campo di Mare
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San Pietro, il sindaco ordina nuove restrizioni. Vietato spostarsi a Campo di Mare

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Con Ordinanza Sindacale n.15 del 31.03.2021, il Sindaco ha disposto, per i giorni 3, 4 e 5 Aprile 2021, che:

  1. È fatto divieto di spostamento ai residenti nel Comune di San Pietro Vernotico per raggiungere le seconde case ubicate sul territorio di San Pietro Vernotico, siano esse case sparse o ubicate nella marina di Campo di Mare. Resta fermo, naturalmente, il divieto disposto, sempre con riferimento alle seconde case, con ordinanza 88/2021 dal Presidente della Regione Puglia;
  2. E’ consentito il transito in tali aree se giustificato da ragioni di necessità ed urgenza, qualora si renda necessario eseguire lavori indifferibili a tutela della pubblica e privata incolumità od igiene. Sono esonerati dal divieto di spostamento e transito i residenti in Campo di Mare, chi vi dimora stabilmente (nei limiti consentiti dalla normativa vigente), chi vi dimora in quanto in quarantena Covid, i tecnici Enel, Aqp o alle dipendenze di Enti che gestiscono pubblici servizi, i dipendenti comunali se chiamati in relazione a servizi urgenti in regime di reperibilità, gli operatori della ditta affidataria del servizio igiene urbana (anche ai fini dello svolgimento del servizio), gli appartenenti alla Capitaneria del Porto ed a tutte le Forze dell’ordine, i sanitari, i medici di famiglia chiamati a prestare soccorso ed assistenza, le guardie giurate alle dipendenze di Istituti di vigilanza operanti sul territorio. Allo stesso modo è consentito di potersi recare nei giorni predetti presso le seconde case qualora ivi dimorino familiari in quarantena, al solo fine di assicurare loro quanto necessario;
  3. il divieto previsto con il presente atto non opera nei confronti di soggetti portatori di patologie dello spettro autistico, residenti in San Pietro Vernotico, e dei loro accompagnatori i quali provvederanno ad autocertificare, in caso di controllo, la sussistenza dei presupposti che giustifichino il transito, la sosta e la permanenza nelle zone ed abitazioni interessate alla presente ordinanza, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa nazionale e regionale nonchè da precedenti ordinanze emesse dal Sindaco.