Home Politica Oggiano mette in difficoltà i suoi colleghi proponendo l’abbattimento dei costi dei gettoni e commissioni aperte al pubblico. Emendamenti anche sulla figura del garante della persona con disabilità
Oggiano mette in difficoltà i suoi colleghi proponendo l’abbattimento dei costi dei gettoni e commissioni aperte al pubblico. Emendamenti anche sulla figura del garante della persona con disabilità
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Oggiano mette in difficoltà i suoi colleghi proponendo l’abbattimento dei costi dei gettoni e commissioni aperte al pubblico. Emendamenti anche sulla figura del garante della persona con disabilità

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BRINDISI – Il Capogruppo di FdI Massimiliano Oggiano ha presentato alcuni emendamenti al Regolamento comunale che vanno nella direzione di una più ampia democratizzazione dei processi decisionali della vita amministrativa locale.

Sull’onda di quanto da noi più volte sollecitato, infatti, la richiesta di Oggiano è quella di rendere finalmente pubbliche le sedute delle commissioni consiliari e delle riunioni dei Capigruppo.

Negli emendamenti presentati, come motivazione si legge: “La fiducia del popolo nei confronti della politica ha raggiunto livelli bassissimi di gradimento causa una sempre più autoreferenzialità di chi ricopre ruoli politico istituzionali e una concezione della gestione del potere fine a stesso e non a vantaggio della comunità amministrata; il popolo è lontano dal Palazzo e dalle sue dinamiche. Bisogna creare le condizioni affinché la gente torni ad avere fiducia nelle Istituzioni e nella politica e per questo rendere le Commissioni Consiliari Permanenti e le conferenze di Capigruppo pubbliche rappresenta un segnale inequivocabile di trasparenza”.

Inoltre, per abbattere i costi della politica legati ai gettoni di presenza, operazione prevista dalla maggioranza nel Piano di riequilibrio pluriennale ma mai attuata, il capogruppo di FdI propone che il comma 2 (il consigliere comunale ha diritto di far parte di almeno tre commissioni consiliari) venga cassato e sostituito con “I Gruppi Consiliari con più consiglieri comunali stabiliscono al proprio interno il consigliere comunale che dovrà essere presente nelle varie Commissioni Consiliari Permanenti per rappresentare il relativo Gruppo di appartenza”. Il periodo del comma 3 si conclude a “…art. 12” cassando “assicurando il diritto alla presenza di almeno tre Commissioni Consiliari Permanenti”.

La motivazione dell’emendamento è la seguente: “La fiducia del popolo nei confronti della politica ha raggiunto livelli bassissimi di gradimento causa una sempre più autoreferenzialità di chi ricopre ruoli politico istituzionali e una concezione della gestione del potere fine a stesso e non a vantaggio della comunità amministrata; il popolo è lontano dal Palazzo e dalle sue dinamiche. Bisogna creare le condizioni affinché la gente torni ad avere fiducia nelle Istituzioni e nella politica e per questo in un momento in cui il popolo soffre e non riesce ad arrivare a fine mese abbattere i costi della politica rappresenta un segnale importante di condivisone delle difficoltà della comunità amministrata”.

Infine, circa l’istituzione del garante della persona con disabilità, Oggiano propone: art. 2 cassare “…scelto e nominato dal Sindaco” e sostituire con “…individuato con votazione dal Consiglio Comunale”. Dopo l’art. 2 aggiungere l’art. 2 bis “L’elezione del Garante della persona con disabilità avviene con una maggioranza che rappresenti i 2/3 dei consiglieri assegnati al Consiglio Comunale nelle prime due votazioni; ove non si raggiungesse il quorum dei 2/3 nelle prime due votazioni l’elezione  avverrà con la maggioranza assoluta degli assegnati al Consiglio Comunale.”

Motivazione: “il Garante della persona con disabilità rappresenta una figura di garanzia nell’esercizio di  funzioni delicate per le quali è stato chiamato ad assolvere a tutela del  mondo della disabilità e non può nella maniera più assoluta soggiacere a forme di condizionamento e/o subordinazione al potere esecutivo rinvenienti da una nomina sindacale “intuitus personae” ma deve essere condivisa dalla comunità amministrata rappresentata dal Consiglio Comunale in maniera unanime altrimenti con una maggioranza possibilmente quanto più larga e rappresentativa”.

Ancora: art. 13 cassare “su decisione del Sindaco”. Dopo l’art. 13 aggiungere l’art. 13 bis: “La rimozione del Garante della persona con disabilità è di pertinenza del Consiglio Comunale: il Presidente del Consiglio Comunale sentita la Conferenza dei Capigruppo avvia il procedimento di rimozione concedendo 10 giorni al Garante per contro dedurre le contestazioni addebitategli. Decorsi i dieci giorni il Presidente del Consiglio Comunale convoca la Conferenza dei Capi Gruppo per decidere se archiviare il procedimento o convocare il Consiglio Comunale con all’ordine del giorno la rimozione dall’incarico del Garante. I quorum necessari per l’approvazione della delibera di rimozione dall’incarico di Garante della persona con disabilità seguono quelli previsti per l’elezione dello stesso e disciplinati dall’art. 2 bis del presente Regolamento.”

Motivazione: “il Garante della persona con disabilità rappresenta una figura di garanzia nell’esercizio di funzioni delicate per le quali è stato chiamato ad assolvere a tutela del mondo della disabilità e non può nella maniera più assoluta soggiacere a forme di condizionamento e/o subordinazione al potere esecutivo rappresentato dal Sindaco pro tempre e pertanto la rimozione dello stesso deve essere di pertinenza (così come la sua elezione) del Consiglio Comunale organo di rappresentanza del popolo”.

Art. 5 cassare “…di concerto con il Sindaco” e sostiutire con “…dallo stesso…”.

Motivazione: “il Garante della persona con disabilità rappresenta una figura di garanzia nell’esercizio di funzioni delicate per le quali è stato chiamato ad assolvere a tutela del mondo della disabilità e non può nella maniera più assoluta soggiacere a forme di condizionamento e/o subordinazione al potere esecutivo rappresentato dal Sindaco pro tempre e pertanto l’individuazione di eventuali collaboratori volontari deve essere di sua pertinenza su base fiduciaria”.

Infine: art. 23 “Composizione delle Commissioni”: il comma 2 viene cassato e sostituito con “I Gruppi Consiliari con più consiglieri comunali stabiliscono al proprio interno il consigliere comunale che dovrà essere presente nelle varie Commissioni Consiliari Permanenti per rappresentare il relativo Gruppo di appartenza”. Il periodo del comma 3 si conclude a “…art. 12” cassando “assicurando il diritto alla presenza di almeno tre Commissioni Consiliari Permanenti”.

Motivazione: “la fiducia del popolo nei confronti della politica ha raggiunto livelli bassissimi di gradimento causa una sempre più autoreferenzialità di chi ricopre ruoli politico istituzionali e una concezione della gestione del potere fine a stesso e non a vantaggio della comunità amministrata; il popolo è lontano dal Palazzo e dalle sue dinamiche. Bisogna creare le condizioni affinché la gente torni ad avere fiducia nelle Istituzioni e nella politica e per questo in un momento in cui il popolo soffre e non riesce ad arrivare a fine mese abbattere i costi della politica rappresenta un segnale importante di condivisone delle difficoltà della comunità amministrata”.