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Se un condomino non paga la bolletta dell’acqua, non si può interrompere la fornitura a tutto il condominio
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Se un condomino non paga la bolletta dell’acqua, non si può interrompere la fornitura a tutto il condominio

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Se un condomino non paga la bolletta dell’acqua, non si può interrompere la fornitura a tutto il condominio.  È questo, in estrema sintesi, quanto stabilito dal TAR Lazio con la sentenza n. 7720 del 30 giugno 2021, che ha confermata la multa da 2 milioni di euro inflitta dall’Antitrust a Publiacqua, gestore del servizio idrico, per “pratiche commerciali scorrette“.

Il cassettinaggio. La pratica scorretta incriminata è il c.d. “cassettinaggio”, consistente nella minaccia di interruzione della fornitura all’intero condominio in presenza di pagamenti parziali della fattura da parte di uno o più condomini.

Riempire le cassette postali dei condomini con lettere in cui si minaccia il distacco della fornitura perché qualcuno dei condomini – non indicato – non ha pagato la bolletta.Una tattica che punta tutto sulla minaccia e la paura degli utenti di rimanere a secco d’acqua, anche se in regola con i pagamenti.

Nel caso di specie, il gestore del servizio idrico, senza effettuare alcuna attività per conoscere i nominativi dei condomini insolventi, inviava all’amministratore del condominio una diffida ad adempiere con minaccia di distacco della fornitura all’intero condominio.

Scaduti i termini indicati nella messa in mora, in assenza di pagamento, comunicava a tutti i condòmini, tramite il deposito di un volantino nella cassetta postale di ciascuno, sia l’importo della morosità a carico del condominio, sia la data del distacco della fornitura a tutto lo stabile in caso di mancato pagamento.

Veniva quindi attivata la fase della riduzione del flusso di acqua all’intero condominio. A seguire, perdurando l’inadempimento, trascorsi almeno 60 giorni dalla riduzione del flusso, il gestore poteva disporre la rimozione del contatore e il distacco della fornitura all’intero condominio.

L’intervento dell’Antitrust. Già nel 2019 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva bollato questa pratica come contraria al Codice del Consumo.

L’intervento dell’Antitrust nasceva proprio dalle segnalazioni dei condomini in regola con i pagamenti.

Se ci sono morosi nel condominio, perché Publiacqua non si rivolge solo a loro? La società si era difesa spiegando, tra l’altro, che in molti edifici condominiali vi è un unico: il “cliente” in quel caso è l’intero condominio, non il singolo proprietario.

Una spiegazione che non era stata ritenuta sufficiente dall’Antitrust che, come detto, aveva sanzionato la società con una maxi multa di 2 milioni di euro. Provvedimento confermato dal TAR Lazio con la sentenza in commento.

Morosità condominiali: i casi e le soluzioni

La decisione del TAR. Nel ripercorrere la vicenda, i giudici amministrativi hanno pienamente aderito alle considerazioni svolte dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

“La condotta di Publiacqua – si legge nella sentenza – “è senz’altro riconducibile alla nozione di pratica aggressiva, in quanto idonea a condizionare in modo indebito la libertà di scelta dei consumatori, i quali si vedono costretti a pagare il residuo importo fatturato, non pagato dai condòmini morosi, al solo fine di evitare la riduzione e infine il distacco della fornitura”.

Si tratta dunque di una condotta contraria agli art. 24 e 26 del Codice del Consumo.

Secondo il TAR (e l’Antitrust) la condotta tenuta dal gestore del servizio idrico ha creato un “indebito condizionamento” del consumatore, che “si manifesta sia nella comunicazione effettuata dal professionista, c.d. cassettinaggio, relativa alla interruzione della fornitura idrica a tutti i condòmini, in caso di insolvenza parziale di una fattura di un’utenza condominiale, sia nelle successive fasi di recupero del credito, quali la riduzione del flusso, fino alla sospensione della fornitura idrica al condominio”.

Beneficio di escussione. Si configura anche una violazione delle norme del codice civile. Il riferimento è all’articolo 63, comma 2, delle disposizioni attuative del codice civile: i creditori del Condominio non possono agire nei confronti dei singoli condomini in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.

La norma, secondo la giurisprudenza, deve essere interpretata nel senso che, il creditore del condominio (qualunque sia la somma) deve sempre preliminarmente agire nei confronti del condomino o dei condomini non in regola con il pagamento delle spese condominiali.

Nel caso di specie,invece, Publiacqua non ha esperito alcuna iniziativa volta a conoscere gli utenti morosi, né ha tentato di sospendere la fornitura ai soli condomini morosi, ma si è rivolta direttamente a tutti i condomini, sospendendo il servizio all’intero condominio. (Fonte)

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