Home Cronaca Per il Consiglio di Stato, camini e centrale Enel incidono equamente sull’inquinamento da PM10
Per il Consiglio di Stato, camini e centrale Enel incidono equamente sull’inquinamento da PM10
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Per il Consiglio di Stato, camini e centrale Enel incidono equamente sull’inquinamento da PM10

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TORCHIAROLO – Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha accolto l’appello della Regione Puglia contro la sentenza del TAR che aveva congelato il Piano di risanamento ambientale predisposto per il Comune di Torchiarolo.

Dalla verificazione tecnica disposta dal Consiglio di Stato, i camini e la centrale Enel inquinano allo stesso modo.

La vicenda parte appunto dal Piano di risanamento ambientale proposto dalla Regione Puglia.
Il Piano prevedeva un’ordinanza di divieto di accensione dei camini, in quanto dagli studi effettuati era emerso come la combustione della legna costituisse “nella zona di Torchiarolo una sorgente emissiva particolarmente significativa, in grado di influenzare negativamente a livello locale lo stato della qualità dell’aria”.

Il Comune si oppose al Piano nella convinzione che non fossero i camini ad inquinare ma piuttosto la vicina Centrale a carbone Federico II, e che per stabire il fattore inquinante era necessaria una Valutazione Ambientale Strategica. Per questo fece ricorso al TAR il quale, appoggiando la tesi di assenza della VAS, annullò l’applicazione del Piano.

La Regione Puglia decise quindi di fare appello al Consiglio di Stato che, stante la divergenza delle posizioni difensive della Regione Puglia e dell’ARPA Puglia da una parte e del Comune di Torchiarolo dall’altra, ritenne necessario disporre una verificazione tecnica al fine di accertare la causa del superamento dei valori limite di PM 10, ovvero se fosse imputabile ai camini oppure alla Centrale Enel.

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Uno dei motivi che aveva portato il TAR ad affermare l’illegittimità della delibera di approvazione del Piano, era l’assenza della procedura VAS.

Il Consiglio di Stato invece ha accolto quanto sostenuto dalla Regione, cioè che la suddetta procedura non fosse applicabile al piano approvato.

In poche parole è necessario ricorrere alla procedura VAS solamente nel caso in cui il Piano abbia impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
Tale condizione non ricorre nel caso in questione in quanto “il Piano è stato adottato proprio al fine di prevedere le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tale area di superamento per raggiungere i valori limite nel più breve tempo possibile”, si legge nella Sentenza.

LA RELAZIONE DI VERIFICAZIONE

Nei giorni scorsi, il Sindaco Flavio Caretto si era detto fiducioso circa la relazione del CTU, dal quale invece emerge che «le “attività domestiche”-combustione di legna legata alle attività agricole stagionali ed utilizzo di biomassa legnosa negli impianti di riscaldamento residenziali- del Comune di Torchiarolo e le attività industriali della Centrale Enel Federico II e del complesso industriale di Brindisi contribuiscono in maniera pressoché equivalente al particolato atmosferico misurato nell’area di TorchiaroloIl superamento dei limiti di emissione del PM10 è causato dall’attività domestica che, sommandosi ad un valore di fondo dela concentrazione di PM superiore a quello misurabile in altre aree della stessa regione o di regioni limitrofe, determina il raggiungimento di soglie di concentrazione media giornaliera superiori a quelle di legge».

Luigi Epifani