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Permesso di costruire e sanatoria: arriva l’autocertificazione
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Permesso di costruire e sanatoria: arriva l’autocertificazione

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Il decreto Semplificazioni consente una via di uscita al cittadino di fronte all’immobilismo della Pubblica Amministrazione sul silenzio-assenso.

Basterà un’autocertificazione per dare uno scossone all’amministrazione pubblica rimasta immobile di fronte ad una richiesta di condono edilizio o di un permesso di costruire e per poter, quindi, ottenere la pratica rimasta nel cassetto di un ufficio comunale. Lo prevede il decreto Semplificazioni approvato di recente: in sostanza, ed in virtù della nuova normativa, l’ufficio pubblico dovrà certificare su richiesta dell’interessato che i termini a sua disposizione per rispondere alla domanda del cittadino sono scaduti e quel silenzio equivale all’accettazione della domanda. In caso contrario, il richiedente potrà far valere l’istanza di condono o il permesso di costruire con un’autocertificazione in cui attesta che l’amministrazione non ha fatto alcunché di fronte alla sua richiesta.

In questo modo, il decreto aiuta il cittadino a superare un ostacolo non indifferente: quello di dover dimostrare il silenzio-assenso dell’amministrazione. Per la prima volta – non era mai successo prima – sarà l’ufficio pubblico a dover certificare che, effettivamente, il cittadino aveva presentato una domanda di condono o richiesto un permesso di costruire ma che il suo silenzio è andato oltre i termini consentiti. Se non lo fa l’ufficio pubblico, potrà farlo il cittadino.

Più che probabile, dunque, che decine di migliaia di pratiche che ora «dormono» nella Pubblica Amministrazione si risveglino e giungano a termine. Da una parte, quelle per accedere ad una sanatoria che consenta di mettere in regola qualche abuso e che dipendevano dalla regola del silenzio-assenso. Così come succede con i permessi di costruire, che l’ufficio tecnico del Comune deve rilasciare, a seconda dei casi, in 90 o in 180 giorni: se tutto tace superati questi termini, la domanda si ritiene accettata. Il problema era dimostrarlo, poiché di fronte al solo silenzio non c’era un documento in grado di provare l’assenso.

Il problema viene ora risolto con il decreto Semplificazioni, che prevede l’obbligo per l’ufficio pubblico di rilasciare l’attestazione in cui si certifica che i termini sono stati superati. A patto, però, che sia il cittadino a richiedere il rilascio di questo documento.

E se il silenzio dell’amministrazione va oltre? Se la richiesta del certificato dell’avvenuta decorrenza dei termini non arriva? Il decreto consente al cittadino, trascorsi dieci giorni, di «tagliare la testa al toro» firmando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui certifica che l’amministrazione è rimasta immobile di fronte alla sua istanza.

I casi interessati dalla nuova disposizione contenuta nel decreto sulla possibilità di richiedere la certificazione del silenzio-assenso sono le domande per ottenere:

  • il condono edilizio: il termine sul silenzio-assenso è di 24 mesi;
  • un permesso di costruire: il termine è di 90 giorni;
  • l’iscrizione ad un albo, un registro o un elenco professionale: il termine è di 2 mesi;
  • l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di una struttura di vendita: il termine è di 90 giorni;
  • il cambio di residenza: il termine è di 45 giorni;
  • l’installazione o la modifica di impianti radioelettrici: il termine è di 90 giorni.

(Fonte)

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