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Acque Chiare, promissari acquirenti: “Dal punto di vista sostanziale, in salvo anche albergo e residence”
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Acque Chiare, promissari acquirenti: “Dal punto di vista sostanziale, in salvo anche albergo e residence”

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BRINDISI – Sono il difensore di molti promissari acquirenti dei residence Acque Chiare srl, e Vi rappresento alcune mie prime riflessioni conseguenti alla sentenza della Corte di Cassazione III sezione penale del 5 luglio 2019 n. 14726/2020, depositata il 14 maggio 2020, già oggetto di alcuni articoli di stampa, nei quali ci si è spinti – a mio sommesso avviso – ad interpretazioni non strettamente aderenti al contenuto del citato provvedimento, con ciò creando amarezza nei miei assistiti.

Prima, ed in ogni caso, devo cogliere l’occasione per congratularmi con gli Avvocati del proprietari (coloro che negli anni 2005 e 2006 hanno stipulato a mezzo notai l’acquisto dei vari residence) per il loro brillante successo raggiunto avendo la Corte affermato che a carico dei loro assistiti non ”possono dirsi effettivamente emersi elementi di negligenza o trascuratezza nello svolgimento delle attività precontrattuali”, ma anche per augurare, a chi ha vissuto osservando sotto il vincolo giudiziario il rispettivo immobile per ben 12 anni, di goderselo ora con immensa felicità.
Ma non dissimile, sia da un punto di vista sostanziale che giuridico, è la posizione processuale dei promissari acquirenti, oggi possessori qualificati del loro rispettivo residence (e non ville, si tratta in concreto di residence medio-piccoli, da utilizzare per l’uso consentito), per aver trascritto giudizialmente il loro preliminare di acquisto nel periodo 2005 – 2006, e di essere in attesa del trasferimento della singola proprietà per il tramite di domanda giudiziaria civile (c.d. obbligo a contrarre).
Da un punto di vista sostanziale, i promissari acquirenti sottoscrivevano i preliminari di vendita subito dopo che i notai avevano stipulato 173 contratti di compravendita, sotto la vigilanza degli organi preposti all’osservanza urbanistica, e dunque in un contesto di oggettivo affidamento circa la legittimità dell’acquisto in itinere.
Come è noto l’attuale titolarità dell’area albergo e degli immobili compromessi (salve le trascrizioni appunto dei promissari acquirenti ed ogni altra eventualmente effettuata da altri e/o terzi), anche all’esito della sentenza del 5 luglio 2019 e dell’esecuzione del dissequestro delle aree e degli immobili, è del Fallimento Acque Chiare srl, in persona del Curatore ed è attualmente sotto la vigilanza del Tribunale di Brindisi.
Insomma, salvi colpi di scena (la società costruttrice promissaria venditrice dei lotti è in attesa di conoscere l’esito del reclamo circa la sentenza di fallimento), i promissari acquirenti dovrebbero concludere la loro lunga odissea circa l’agognato acquisto del rispettivo residence all’esito della valutazione della domanda giudiziale rivolta al Tribunale civile di Brindisi, in cui è controparte – attualmente – il Fallimento di Acque Chiare srl.
Da un punto di vista giuridico, e specificatamente processuale, la situazione dei promissari acquirenti è simile a quella dei proprietari, per i quali la motivazione della sentenza del 5 luglio 2019 è scesa più approfonditamente nel merito nel punto in cui ha trattato della loro condotta tenuta nella fase precontrattuale, e ciò perché il dispositivo della sentenza, a tutti noto, all’esito della sua lettura nell’udienza del 5 luglio 2019, resta invariato, e non è soprattutto contraddetto e/o modificato da alcun passaggio della motivazione della stessa sentenza che lo smentisca, e con cui la Corte di Cassazione perentoriamente ha annullato “la sentenza impugnata con riguardo alla disposta confisca dei fabbricati di cui al comparto C che revoca, ordinando la restituzione agli aventi diritto”.
E’ indubitabile e nessuno può mettere in discussione che nel comparto C), ed è un dato che emerge negli atti amministrativi che ha riguardato l’edificazione del villaggio, nel decreto di sequestro preventivo delle aree e dei lotti del maggio 2008, nel capo di imputazione a carico egli imputati Romanazzi Vincenzo ed altri ed in tutte le perizie e consulenze tecniche urbanistiche svolte in ambito processuale, ecc., rientrino, oltre ai residence oggetto di rogito, anche quelli oggetto di preliminare (molti dei quali trascritti) e finanche l’albergo in costruzione.
Si tratta dei “fabbricati” (ndr: termine utilizzato nel dispositivo dalla Corte di cassazione che è oggettivamente “omniacomprensivo”!) tutti rientranti nel comparto C, ed è quello che qui ho inteso chiarire in virtù del mandato difensivo a me conferito ed a tutela della serenità dei promissari acquirenti miei assistiti, anch’essi scossi da 14 anni di triste sofferenza ed attesa, e non per causa loro, esattamente come i proprietari che hanno rogitato, e con l’identico atteggiamento assunto in ambito precontrattuale (se non più rassicurante proprio in ragione dei 173 contratti rogitati dai Notai) ben segnalato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione.

Avv. Giampiero Iaia